RegolamentoCapo VI

Art. 75

Registri che deve tenere l'autorità dirigente.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente è obbligata ad annotare in appositi registri: a) gli ordini del giorno e quelli permanenti da essa dati al personale dipendente; b) gli avvenimenti importanti e gli ordini impartiti in proposito; c) le udienze accordate ai detenuti o ricoverati e i provvedimenti all'uopo presi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-75

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo