Regolamento›Capo VI
Art. 76
Documenti che deve trasmettere.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore è altresì obbligato a trasmettere direttamente al Ministero dell'interno, nel primo giorno di ogni mese:
a) l'elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale dei condannati e dei ricoverati negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, durante il mese precedente;
b) il prospetto numerico dei mutamenti indicati nella lettera precedente, corredato della tabella di situazione prescritta alla lettera e del presente articolo;
entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:
c) l'elenco delle somme versate nella tesoreria per fitto di locali carcerarii;
e alla scadenza di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio):
d) la relazione statistica degli stabilimenti, delle sezioni penali e dei riformatorii, da compilarsi a norma delle speciali istruzioni.
Deve mandare, inoltre, al Ministero dell'interno, per mezzo della prefettura della provincia,
nel primo giorno di ogni mese:
e) la tabella di situazione all'ultima giornata del mese precedente, dei detenuti e degli agenti di custodia, limitatamente alle carceri giudiziarie;
f) l'elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale amministrativo, religioso, sanitario, scolastico e di custodia, durante il mese precedente;
entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:
g) i prospetti individuali delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;
h) il prospetto numerico delle variazioni avvenute durante il precedente trimestre nelle carceri giudiziarie;
i) l'estratto del registro di permanenza in carcere dei giudicabili, prescritto dall', lettera l, col riassunto relativo e con la nota dei giudicabili detenuti da oltre un anno e prosciolti nel trimestre;
nella prima quindicina del mese di marzo:
k) la situazione numerica dei militari in congedo illimitato, addetti al personale degli agenti di custodia desunta dai relativi avvisi;
entro il mese di dicembre:
l) l'elenco degli agenti di custodia che compiono la ferma nell'anno successivo;
e alla scadenza di ogni anno finanziario:
m) il rendiconto statistico delle carceri giudiziarie, da compilarsi secondo le norme stabilite da speciali istruzioni;
Ha pure l'obbligo di mandare il primo di ogni mese alle procure generali del Re, nel cui distretto fu pronunciata la condanna:
n) l'elenco dei condannati all'ergastolo, alla reclusione e alla detenzione, i quali siano stati liberati nel mese precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-76