Regolamento›Capo VI
Art. 77
Divieto di comunicare atti d'ufficio.
In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente non può rilasciare nessun documento, nessuna notizia, nessuna comunicazione risguardante lo stabilimento cui è preposta, se non ne sia officialmente richiesta dalle autorità competenti.
Delle comunicazioni richieste o rilasciate, quando non siano imposte da disposizioni di leggi o regolamenti, essa deve sempre informare il Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-77