RegolamentoCapo VI

Art. 81

Registri che deve tenere.

In vigore dal 30 giu 1891
Il segretario è responsabile, sotto la dipendenza del direttore, dell'esatta tenuta dei registri seguenti: a) catalogo della biblioteca della direzione e di quella circolante; b) protocollo della Corrispondenza d'ufficio in arrivo e partenza; c) matricola del personale amministrativo, religioso, sanitario, ecc., addetto allo stabilimento; d) matricola degli agenti di custodia e rubrica relativa; e) registro dei condannati o ricoverati assegnati; f) registro dei condannati o ricoverati usciti dallo stabilimento per qualsiasi causa; g) matricola dei condannati negli stabilimenti e nelle sezioni penali e dei ricoverati nei riformatorii, e rubrica relativa; h) registro nominativo della popolazione delle carceri giudiziarie; i) registro numerico dei mutamenti avvenuti nella popolazione delle carceri giudiziarie; l) registro numerico dei mutamenti suddetti negli stabilimenti o nelle sezioni penali e nei riformatorii governativi; m) registro dei permessi di colloquio accordati ai condannati o ricoverati; n) registro delle corrispondenze dei detenuti o ricoverati in arrivo e in partenza; o) registri delle deliberazioni della commissione e del consiglio di disciplina locali; p) registro delle punizioni degli agenti di custodia per gli stabilimenti penali e pei riformatorii; q) registro delle punizioni dei detenuti e ricoverati per gli stabilimenti, per le sezioni penali e riformatorii; r) registro della scadenza delle pene per i condannati e del ricovero pei ricoverati; s) matricola speciale degli agenti di custodia ed allievi guardie in quegli stabilimenti ove esista una sezione Scuola d'istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-81

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