RegolamentoCapo VI

Art. 85

Attribuzioni e doversi del ragioniere.

In vigore dal 13 nov 1904
Il ragioniere, sotto la dipendenza del direttore, tratta gli affari riguardanti la ragioneria, e dirige e sorveglia il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile. Egli deve quindi disimpegnare tutte le attribuzioni a tale scopo devolutegli, giusta le disposizioni contenute nel § 3, capo IX, parte III, del regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 15 settembre 1904, n. 571 ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che "Le attribuzioni che il Regolamento generale delle Carceri, approvato con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, affida al Ragioniere, e i doveri speciali relativi alla contabilita' e alla vigilanza sulla azienda industriale od agricola imposti al funzionario stesso, passano al Vice Direttore, il quale puo' essere coadiuvato, ove occorra, nella esecuzione materiale delle scritturazioni, da un impiegato subalterno".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-85

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