Regolamento›Capo VI
Art. 86
Impiegati che lo coadiuvano.
In vigore dal 30 giu 1891
Per l'adempimento dei suoi incarichi, il ragioniere ha alla sua dipendenza un contabile o un computista e quegli altri impiegati che gli vengano all'uopo assegnati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-86