Regolamento›Capo VI
Art. 87
Attribuzioni e doveri del contabile.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile ha la responsabilità della buona conservazione di quanto costituisce il materiale mobile dello stabilimento cui trovasi addetto, e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli, a senso delle disposizioni contenute nel § 4, capo IX, parte III, del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-87