Regolamento›Capo VI
Art. 92
Modo come devono essere fatte le iscrizioni nei registri.
In vigore dal 30 giu 1891
Le iscrizioni nei registri devono farsi dal contabile in modo chiaro e preciso, cosicché, qualunque possa essere la importanza dell'operazione eseguita, abbia sempre a risultare la persona che ha ricevuto, pagato o provveduto, la vera causa dell'introito, della spesa e della provvista, con l'indicazione della qualità, della quantità e del prezzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-92