Regolamento›Capo VI
Art. 97
Quando occorrono più cappellanii.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento, o per ragioni speciali, occorra il sussidio di altri ecclesiastici, l'autorità dirigente regola il loro servizio e il modo col quale debbono essi attendere agli ufficii loro affidati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-97