Regolamento›Capo VI
Art. 99
Conferenze.
In vigore dal 30 giu 1891
Il cappellano fa eziandio, nei giorni e nei modi stabiliti, di concerto con l'autorità dirigente, speciali conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la patria. A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, ed i ricoverati, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti, l'assenso della competente autorità giudiziaria.
Storico versioni
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