Regolamento›Capo VI
Art. 103
Relazione annuale.
In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il cappellano deve presentare alla direzione, perché sia trasmessa al Ministero, unitamente alle altre, una relazione sull'andamento del servizio affidatogli, dalla quale si rilevi il modo come esso sia stato condotto, i risultati che si sono ottenuti e le indicazioni dei provvedimenti che egli crederebbe utile adottare nell'interesse del miglioramento morale dei detenuti o ricoverati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-103