Regolamento›Capo VI
Art. 105
Attribuzioni e doveri del medico-chirurgo.
In vigore dal 30 giu 1891
Per ogni stabilimento carcerario o riformatorio è nominato un medico-chirurgo, e a lui solo è affidato il servizio dell'igiene dello stabilimento e della cura degli agenti di custodia, e dei detenuti o ricoverati.
Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento o per altre ragioni, l'opera di un medico-chirurgo non sia bastevole, egli può essere autorizzato a farsi coadiuvare da uno o più assistenti, i quali sono retribuiti dal Ministero, ma non acquistano per questo fatto alcun titolo verso l'amministrazione.
Storico versioni
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