Regolamento›Capo VI
Art. 104
Surrogazione temporanea.
In vigore dal 30 giu 1891
In caso di assenza o di legittimo impedimento, il cappellano deve farsi surrogare a suo carico da altro ecclesiastico, che sia previamente accettato dall'autorità dirigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-104