Regolamento›Capo VI
Art. 106
Visite ordinarie e straordinarie.
In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo si reca ogni giorno nello stabilimento, nell'ora indicata dal regolamento interno, per la visita degli infermi, dei detenuti o ricoverati, entrati o da liberare o da tradurre ad altri stabilimenti, e di quelli in cella di punizione.
Egli vi accede pure straordinariamente, ogni qual volta lo creda necessario nell'interesse dell'igiene e della cura dei malati, e sempre quando ne sia richiesto dall'autorità, dirigente, dalla superiora delle suore, e, in caso di urgenza, anche dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-106