Regolamento›Capo VI
Art. 110
Ammissioni nell'infermeria e negli ospedali esterni.
In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo regola tutto ciò che si riferisce alla cura degli infermi e riconosce quando questi possano essere curati in cella e quando, nei casi di malattia grave, debbano essere trasferiti all'infermeria.
Per le carceri di minore importanza, egli propone il passaggio dei malati alle infermerie di altre carceri, e, in casi assolutamente eccezionali, anche agli ospedali civili; ma spetta all'autorità dirigente di provvedere in proposito, nei modi che reputa opportuni, non senza aver prima presi gli accordi con le competenti autorità amministrative e giudiziarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-110