RegolamentoCapo VI

Art. 108

Registri che deve tenere.

In vigore dal 30 giu 1891
Il medico-chirurgo tiene un registro d'entrata e di uscita dall'infermeria, sul quale sono notati tutti i movimenti che egli deve giornalmente autorizzare colla sua firma, tutte le notizie relative alla natura, alla durata ed alla cura delle malattie. Tiene nota egualmente, in apposito registro, dei fatti speciali che possono riguardare i condannati, per servirsene quando si tratti di assegnare i punti di merito, a senso dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-108

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