Regolamento›Capo VI
Art. 114
Provvedimenti per le malattie contagiose.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando si avverino malattie contagiose, o si abbia ragione di temerne lo sviluppo, il medico-chirurgo, oltre all'adempimento dei doveri impostigli dalle leggi sanitarie, deve affrettarsi a prendere d'urgenza, di concerto con la direzione dello stabilimento, i provvedimenti e le cautele necessarie per isolare i detenuti o ricoverati che ne fossero colpiti, e per impedire l'invasione o la propagazione del morbo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-114