Regolamento›Capo VI
Art. 117
Provvedimenti per i detenuti o ricoverati colpiti da alienazione mentale.
In vigore dal 30 giu 1891
Appena un detenuto o ricoverato dia segni di alienazione mentale, il medico-chirurgo disporrà che sia posto in osservazione, prescrivendo all'uopo le cautele e i provvedimenti per accertare se l'alienazione effettivamente sussista, e per guarentire, occorrendo, la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento.
Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati, il medico-chirurgo deve informare la direzione per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-117