RegolamentoCapo VI

Art. 117

Provvedimenti per i detenuti o ricoverati colpiti da alienazione mentale.

In vigore dal 30 giu 1891
Appena un detenuto o ricoverato dia segni di alienazione mentale, il medico-chirurgo disporrà che sia posto in osservazione, prescrivendo all'uopo le cautele e i provvedimenti per accertare se l'alienazione effettivamente sussista, e per guarentire, occorrendo, la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento. Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati, il medico-chirurgo deve informare la direzione per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-117

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