Regolamento›Capo VI
Art. 102
Studio del carattere morale dei detenuti o ricoverati. - Registro relativo.
In vigore dal 30 giu 1891
Il cappellano comunica all'autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di farne durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; tiene negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, un registro su cui scrive, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tutto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale e le tendenze. Di queste indicazioni deve servirsi allorchè si tratti o di assegnare i punti di merito, à sensi dell' o di dare il suo giudizio complessivo da iscriversi nella matricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-102