Regolamento›Capo VI
Art. 101
Visite ai detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il cappellano visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza.
Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall'autorità dirigente, i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente autorità giudiziaria.
In queste visite e in ogni relazione che gli occorra di avere coi detenuti o ricoverati, deve astenersi dal promettere vantaggi materiali in compenso della loro buona condotta; dallo intrattenerli intorno a cose estranee al suo ministero; e, per quanto riguarda gli inquisiti, dal parlare di tutto ciò che direttamente o indirettamente possa aver rapporto con la loro causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-101