RegolamentoCapo VI

Art. 96

Azione del cappellano sui detenuti.

In vigore dal 30 giu 1891
In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio è destinato un cappellano per l'adempimento delle pratiche religiose.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-96

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