Regolamento›Capo VI
Art. 91
Libro di cassa e registri di magazzino.
In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile deve tenere al corrente il libro di cassa ed i registri di magazzino, eseguendo le iscrizioni di spese e di introiti, di carico e di scarico del materiale, in guisa che non siano lasciate lacune fra gli articoli di uno stesso esercizio, e in tempo di verificazioni ordinarie e straordinarie, nonché alla chiusura finale dei conti, appariscano nella importanza loro totale, le spese e le riscossioni eseguite, i rimborsi e le anticipazioni avute, i versamenti fatti nella tesoreria, gli effetti, i generi, le materie e i manufatti entrati ed usciti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-91