Regolamento›Capo VI
Art. 88
Obbligo di osservare le leggi di contabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
Nell'adempimento delle proprie incombenze egli deve uniformarsi a quanto è stabilito nel regolamento, nonché alle istruzioni, che, per la esecuzione di esso, gli vengono date dal direttore o dal ragioniere, e osservare inoltre le leggi e le disposizioni comuni a tutti i contabili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-88