RegolamentoCapo VI

Art. 93

Quando il contabile è scaricato dalla responsabilità.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile non si intende regolarmente scaricato, nè liberato dalla responsabilità della sua gestione, se non dopo emanata l'approvazione dei conti, al cui rendimento è tenuto, in conformità delle disposizioni di questo regolamento e della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-93

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