Regolamento›Capo VI
Art. 98
Celebrazione della messa. - Divieto di ricevere elemosine dai detenuti.
In vigore dal 30 giu 1891
Nei giorni festivi, il cappellano celebra la messa nella cappella dello stabilimento, e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o ricoverati, ammessi ad assistervi, la istruzione catechistico-morale.
Di accordo coll'autorità dirigente, il cappellano può celebrare la messa anche in giorni non festivi.
Egli, non può mai ricevere dai detenuti o ricoverati, o per conto loro o della loro famiglia, elemosine; onde celebri messe od altri ufficii secondo la loro intenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-98