Art. 87 · Attribuzioni e doveri del contabile.
RegolamentoCapo VI

Art. 87

212 / 890

Attribuzioni e doveri del contabile.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile ha la responsabilità della buona conservazione di quanto costituisce il materiale mobile dello stabilimento cui trovasi addetto, e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli, a senso delle disposizioni contenute nel § 4, capo IX, parte III, del regolamento.
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