Regolamento›Capo VI
Art. 80
Attribuzioni e doveri del segretario.
In vigore dal 30 giu 1891
Il segretario attende al disbrigo degli affari di segreteria; eseguisce e sorveglia, a seconda dei casi, la registrazione e la spedizione delle carte d'ufficio; certifica le copie degli atti emanati dalla direzione; roga gli atti di appalto ed i contratti, e compie tutti i lavori inerenti alla sua qualità, che gli vengono ordinati dal direttore o da chi lo rappresenta.
Egli ha l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione, conformemente a quanto dispone la legge sul registro e bollo.
Ove manca il segretario, tale obbligo spetta all'autorità dirigente.
Il segretario risponde verso il direttore della custodia della biblioteca dell'ufficio, e della regolare tenuta dell'archivio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-80