RegolamentoCapo VI

Art. 71

Licenze che il direttore accorda agli impiegati.

In vigore dal 30 giu 1891
Per gravi ragioni di famiglia, l'autorità dirigente può accordare agli impiegati dello stabilimento brevi licenze di giorni cinque ognuna, non più di due volte all'anno, facendone rapporto alla prefettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-71

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