Regolamento›Capo VI
Art. 70
Provvedimenti relativi all'amministrazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Per provvedere all'amministrazione, il direttore deve:
a) curare che sia verificato e controllato tutto quanto viene introdotto nello stabilimento, costruito ed esportato, ordinando all'uopo verificazioni straordinarie, e applicando le penalità convenute nei relativi contratti;
b) sorvegliare che gli agenti delle imprese ammessi nello stabilimento, non vengano meno ai loro doveri, ammonendoli ed espellendoli qualora vi contravvengano con pregiudizio della disciplina e dell'amministrazione;
c) proporre in tempo le opere di manutenzione occorrenti allo stabilimento; sorvegliare quelle ordinate dal Ministero, affidate all'industria libera o fatte ad economia e curare che siano eseguite nei modi stabiliti, e che i materiali adoperati corrispondano alle perizie delle quali egli deve aver copia;
d) esaminare attentamente i saggi dei generi vittuarii, presentatigli prima della distribuzione, e farli poi restituire all'impresa o alle masse donde furono estratti;
e) sorvegliare il servizio sanitario per quanto riguarda i medicinali, assicurandosi della buona qualità e della giusta quantità di essi per mezzo del medico-chirurgo, e facendoli, ove occorra, sottoporre ad analisi chimica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-70