Regolamento›Capo VI
Art. 67
Studio del carattere dei detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
È obbligo precipuo del direttore di mettere ogni suo studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti o ricoverati; di fare ogni opera per ispirare in essi intera fiducia; di mostrare colla correttezza dei modi e colla fermezza che tutto quanto egli fa, tutto quanto egli ordina, è la scrupolosa esecuzione della legge, non arbitrio o passione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-67