RegolamentoCapo VI

Art. 62

Doveri degli ispettori quando sono in residenza.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli ispettori quando non sono in giro, osservano l'orario stesso degli impiegati del Ministero dell'interno; e richiesti dal direttore generale delle carceri o dai direttori capi divisione, danno il loro parere o trattano gli affari che possono essere loro affidati. Nel caso che ad una parte di essi od a tutti sia dimandato un parere collettivo, si radunano sotto la presidenza del direttore generale delle carceri o di un suo delegato. Dell'adunanza è redatto verbale, e ciascuno ha diritto di farvi inserire il proprio voto dissenziente motivato. L' ispettore meno anziano funziona da segretario. Agli ispettori possono essere anche affidati studii speciali relativi alle leggi, ai regolamenti, alle istruzioni, a statistiche, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-62

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