RegolamentoCapo VI

Art. 57

Ispezioni annue.

In vigore dal 30 giu 1891
Almeno una volta l'anno devono gli ispettori visitare gli stabilimenti della circoscrizione a ciascuno di essi assegnata e alla fine di ogni ispezione presentano al Ministero la loro relazione sullo stabilimento visitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-57

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