Regolamento›Capo VI
Art. 60
Visto da apporre sui registri.
In vigore dal 30 giu 1891
In tutti i registri che gli ispettori esaminano nel corso delle ispezioni, essi devono apporre il loro visto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-60