Regolamento›Capo VI
Art. 59
Provvedimenti ordinarii e di urgenza.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove dalla ispezione eseguita risultino fatti gravi a carico del personale addetto ad uno stabilimento, l'ispettore invita il funzionario responsabile a dargli per iscritto le sue giustificazioni e le rimette al Ministero dell'interno con la sua relazione e con quei documenti sui quali reputi opportuno di richiamare la superiore attenzione.
Ove questi fatti siano di eccezionale importanza e richiedano solleciti provvedimenti, gli ispettori ne telegrafano al prefetto della provincia o al Ministero dell'interno secondo che si tratti di ordine pubblico o di servizii amministrativi, o ad ambedue nei casi più gravi, aspettando per provvedere istruzioni in proposito.
Quando per l'urgenza del caso occorrano disposizioni immediate, l'ispettore provvede senza indugio, telegrafando al tempo stesso al prefetto ed al Ministero.
In ogni altro caso l'ispettore dà sul posto le disposizioni necessarie, riferendone poscia al Ministero.
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