Regolamento›Capo VI
Art. 61
Relazioni degli ispettori colle superiori autorità amministrative e giudiziarie.
In vigore dal 30 giu 1891
Nel visitare uno stabilimento, gli ispettori si mettono in relazione colle autorità superiori amministrative e giudiziarie, per lo adempimento della loro missione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-61