Regolamento›Capo VI
Art. 64
Attribuzioni dei direttori di circolo.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le ispezioni delle carceri centrali, succursali e mandamentali, per la vigilanza sui minorenni collocati dall'amministrazione presso famiglie oneste, e per altri speciali incarichi, è delegato, per decreto ministeriale, in ogni circolo un direttore dell'amministrazione delle carceri, scelto fra i direttori delle prime tre classi, ai termini dell' dell'ordinamento del personale amministrativo ed aggregato, degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).
Nessuna ispezione può esser fatta da un direttore di classe inferiore in uno stabilimento al quale sia preposto un direttore di classe superiore o, se della stessa classe, più anziano.
La delegazione ha la durata di un anno, ma può essere riconfermata.
Sono applicabili ai direttori in missione le disposizioni dei precedenti .
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