Regolamento›Capo VI
Art. 54
Personale dell'amministrazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Il personale dell'amministrazione delle carceri si compone di ispettori, direttori di circolo, direttori, vicedirettori, segretarii, alunni di segreteria, ragionieri, contabili, computisti, alunni di ragioneria, ufficiali d'ordine e scrivani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-54