RegolamentoCapo V

Art. 51

Delegazione per le visite.

In vigore dal 30 giu 1891
Per le visite ordinarie, la commissione può delegare a turno due dei suoi componenti. La direzione deve designare alla commissione visitatrice i detenuti o ricoverati che più ne sono meritevoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-51

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