Regolamento›Capo VI
Art. 75
200 / 890Registri che deve tenere l'autorità dirigente.
In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente è obbligata ad annotare in appositi registri:
a) gli ordini del giorno e quelli permanenti da essa dati al personale dipendente;
b) gli avvenimenti importanti e gli ordini impartiti in proposito;
c) le udienze accordate ai detenuti o ricoverati e i provvedimenti all'uopo presi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-75