Regolamento›§ 3
Art. 315
Controllo dei permessi di visita e di colloquio.
In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni mese il comandante, capoguardia o caposorvegliante, o la superiora delle suore, consegna all'autorità dirigente i permessi di visita e di colloquio ritirati, perché si possa verificare se vennero adoperati regolarmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-315