Regolamento§ 3

Art. 315

Controllo dei permessi di visita e di colloquio.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni mese il comandante, capoguardia o caposorvegliante, o la superiora delle suore, consegna all'autorità dirigente i permessi di visita e di colloquio ritirati, perché si possa verificare se vennero adoperati regolarmente.
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