Regolamento§ 3

Art. 320

Divieto di adoperare linguaggio convenzionale o non corretto.

In vigore dal 10 apr 1922
Per la corrispondenza epistolare, i detenuti possono adoperare foglietti e buste di tipo comune e scrivere non più di un foglietto per ogni lettera. Ad essi è vietato di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili, di usare un linguaggio meno che corretto e rispettoso verso chicchessia, di fare allusioni o dare giudizi sull'andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento, di occuparsi, insomma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-320

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