Regolamento§ 3

Art. 322

I condannati o ricoverati devono scrivere con lettere aperte.

In vigore dal 30 giu 1891
Le lettere dirette dai condannati o ricoverati alle autorità indicate nell'articolo precedente devono consegnarsi aperte e sono trasmesse a cura della direzione. Unitamente a quelle dirette ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri devono essere trasmessi i rispettivi estratti di matricola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-322

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