Regolamento›§ 3
Art. 323
Comunicazioni ai detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Ai detenuti e ricoverati sono comunicate, in riassunto, le risposte alle lettere che essi hanno spedito alle autorità predette, ove queste ne diano facoltà alla direzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-323