Regolamento§ 3

Art. 326

Locali per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Quando ai detenuti o ricoverati è concesso di scrivere, viene loro somministrato il necessario dall'agente di custodia che è addetto alla rispettiva sezione e che deve sorvegliare l'impiego della carta ad essi distribuita. La dirigente autorità designa un agente di custodia per scrivere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati illetterati. Alla corrispondenza ordinaria dei ricoverati e dei detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, è destinato, di regola, il locale della scuola, serbata sempre la voluta separazione fra quelli ascritti alle diverse categorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-326

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