Regolamento§ 3

Art. 331

Francatura obbligatoria della corrispondenza o pacchi in arrivo.

In vigore dal 30 giu 1891
Le lettere, i pieghi o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati senza francatura, non si ricevono se non quando il destinatario abbia fondo disponibile e ne paghi le tasse prima di aprirli, quand'anche, per il loro contenuto, non possano essergli rimessi.
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