Regolamento›§ 3
Art. 332
Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.
In vigore dal 14 gen 1904
Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono le seguenti:
a) ammonizione, fatta a voce dal direttore, alla presenza d'un impiegato o del comandante, capoguardia o caposorvegliante.
b) cella ordinaria, da uno a venti giorni, con la privazione del sopravitto e l'inflizione, pei condannati, di un punto di demerito per giorno;
c) cella ordinaria a pane e acqua, da uno a trenta giorni, e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno;
d) cella di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni, e l'inflizione, pei condannati, di tre punti di demerito per giorno;
e) cella di punizione a pane e acqua, da quindici a trenta giorni, con camicia di forza e l'inflizione, pei condannati, di quattro punti di demerito per giorno;
f) cella oscura, a pane e acqua, da cinque a venti giorni, con camicia di forza o con ferri e l'inflizione, pei condannati, di cinque punti di demerito per giorno;
g) cella d'isolamento, da due a sei mesi e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-332