Art. 332 · Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.
Regolamento§ 3

Art. 332

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Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.

In vigore dal 14 gen 1904
Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono le seguenti: a) ammonizione, fatta a voce dal direttore, alla presenza d'un impiegato o del comandante, capoguardia o caposorvegliante. b) cella ordinaria, da uno a venti giorni, con la privazione del sopravitto e l'inflizione, pei condannati, di un punto di demerito per giorno; c) cella ordinaria a pane e acqua, da uno a trenta giorni, e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno; d) cella di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni, e l'inflizione, pei condannati, di tre punti di demerito per giorno; e) cella di punizione a pane e acqua, da quindici a trenta giorni, con camicia di forza e l'inflizione, pei condannati, di quattro punti di demerito per giorno; f) cella oscura, a pane e acqua, da cinque a venti giorni, con camicia di forza o con ferri e l'inflizione, pei condannati, di cinque punti di demerito per giorno; g) cella d'isolamento, da due a sei mesi e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-332