Regolamento›§ 3
Art. 329
Stipulazione di atti pubblici.
In vigore dal 30 giu 1891
La stipulazione di atti pubblici permessi ai detenuti, secondo la loro condizione giuridica, deve farsi negli uffici della direzione, del comandante, del capoguardia o caposorvegliante, o nell'infermeria se il detenuto è ammalato, ma sempre alla presenza di un impiegato della direzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-329