Regolamento›§ 3
Art. 327
Lettere scritte in lingue straniere.
In vigore dal 30 giu 1891
Le lettere scritte dai detenuti stranieri in lingua non conosciuta dalla direzione, eccettuate quelle dirette dagli inquisiti alle autorità indicate nell', devono essere tradotte in italiano prima di avere corso.
La spesa della traduzione è a carico del detenuto e, in casi eccezionali, può essere sostenuta dall'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-327