Regolamento›§ 3
Art. 325
Oggetti di scrittoio. - Quando sono permessi.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati non possono ritenere presso di sè carta, penne, inchiostro, matite. Soltanto i primi sottoposti al regime della segregazione cellulare continua vi possono essere eccezionalmente autorizzati, mediante permesso dell'autorità dirigente, se condannati, e della competente autorità giudiziaria se inquisiti.
Questa carta deve avere un timbro speciale, i fogli devono essere numerati, nè possono mai adoperarsi per la corrispondenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-325